Accensione di fuochi per eliminare residui vegetali. E' vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso dal 1° novembre al 31 marzo.

Pubblicato il 3 marzo 2021 • Ambiente

Con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018 le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre).

1. L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.

2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:

è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);

è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.

3. Nel resto del territorio regionale:

è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre;

sono concesse altre tipologie di combustione all'aperto per tutto l'anno

TABELLA

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